Convenzione

Art. 18

Denuncia

In vigore dal 23 ago 1985
- Denuncia 1. Qualsiasi Parte contraente potrà denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data alla quale il Segretario generale ne avrà ricevuto notifica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435#art-c-18

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