Convenzione

Art. 21

Riserve

In vigore dal 23 ago 1985
- Riserve 1. Qualsiasi Parte contraente potrà, nel momento in cui firmerà, ratificherà accetterà o approverà la presente Convenzione o vi aderirà, dichiarare di non considerarsi vincolata dai paragrafi da 2 a 7 dell' della presente Convenzione. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate da questi paragrafi nei confronti di qualsiasi Parte contraente che abbia espresso una riserva in tal senso. 2. Qualsiasi Parte contraente che abbia formulato delle riserve in conformità del paragrafo i del presente articolo potrà, in qualsiasi momento, ritirare tale riserva mediante notifica trasmessa al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. Fatta eccezione per le riserve previste al paragrafo 1 del presente articolo, non sarà ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435#art-c-21

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