Convenzione
Art. 22
Procedura di emendamento della presente Convenzione
In vigore dal 23 ago 1985
- Procedura di emendamento della presente Convenzione
1. La presente Convenzione, compresi i suoi allegati, potrà essere modificata su proposta di una Parte contraente in base alla procedura prevista nel presente articolo.
2. Qualsiasi emendamento proposto alla presente Convenzione verrà esaminato da un Comitato di gestione composto da tutte le Parti contraenti in conformità del regolamento interno di cui all'allegato 7. Qualsiasi emendamento di questo tipo, esaminato o elaborato durante la riunione del Comitato di gestione e adottato dal Comitato, sarà comunicato dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle Parti contraente per accettazione.
3. Qualsiasi emendamento proposto comunicato in applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente entrerà in vigore, per tutte le Parti contraenti, tre mesi dopo lo scadere di un periodo di 12 mesi successivi alla data in cui è stata trasmessa la comunicazione se, durante tale periodo, nessuna obiezione all'emendamento proposto è stata notificata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite da uno Stato che sia Parte contraente, e che agisca pertanto alle condizioni definite al paragrafo 2 dell' della presente Convenzione.
4. Qualora un'obiezione all'emendamento proposto sia stata notificata in conformità delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, si riterrà che l'emendamento non è stato accolto ed è pertanto privo di effetti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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