Convenzione

Art. 19

Estinzione

In vigore dal 23 ago 1985
- Estinzione Qualora, dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il numero degli Stati che sono Parti contraenti si riduca a meno di cinque per un periodo qualunque di 12 mesi consecutivi, la presente Convenzione cesserà di essere efficace a partire dalla fine del suddetto periodo di 12 mesi.
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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435#art-c-19

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