Convenzione

Art. 23

Richieste, comunicazioni e obiezioni

In vigore dal 23 ago 1985
- Richieste, comunicazioni e obiezioni Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutte le Parti contraenti e tutti gli Stati membri di qualsiasi richiesta, comunicazione o obiezione fatta in virtù dell' e della data d'entrata in vigore di un emendamento.
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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435#art-c-23

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