Allegato 1
Art. 2
In vigore dal 23 ago 1985
1. La dogana sarà informata con esattezza delle disposizioni legali o regolamentari che possano comportare l'intervento di controlli diversi da quelli doganali.
2. Qualora siano ritenuti necessari altri controlli, la dogana si adopererà affinché i servizi interessati ne siano avvertiti e collaborerà con essi.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-07-24;435#art-a-2