Allegato 2

Art. 3

Organizzazione dei controlli

In vigore dal 23 ago 1985
Organizzazione dei controlli 1. I servizi di controllo si adopereranno affinché le attrezzature necessarie siano disponibili nei posti di frontiera in cui si effettua l'ispezione medico-sanitaria. 2. L'ispezione medico-sanitaria potrà anche essere effettuata in punti situati all'interno del paese se è comprovato, sulla base delle giustificazioni addotte e delle tecniche di trasporto utilizzate, che le merci non possono alterarsi, nè dar luogo a contagio nel corso del trasporto. 3. Nell'ambito delle Convenzioni vigenti, le Parti contraenti si adopereranno al fine di ridurre nella misura del possibile, i controlli materiali di merci deperibili effettuati durante il percorso. 4. Qualora le merci debbano essere messe in deposito in attesa dei risultati dell'ispezione medico-sanitaria, i competenti servizi di controllo delle Parti contraenti faranno in modo che il deposito avvenga in condizioni tali da consentire la conservazione delle merci e con il minimo di formalità doganali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435#art-a-3-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo