Allegato 2
Art. 3
Organizzazione dei controlli
In vigore dal 23 ago 1985
Organizzazione dei controlli
1. I servizi di controllo si adopereranno affinché le attrezzature necessarie siano disponibili nei posti di frontiera in cui si effettua l'ispezione medico-sanitaria.
2. L'ispezione medico-sanitaria potrà anche essere effettuata in punti situati all'interno del paese se è comprovato, sulla base delle giustificazioni addotte e delle tecniche di trasporto utilizzate, che le merci non possono alterarsi, nè dar luogo a contagio nel corso del trasporto.
3. Nell'ambito delle Convenzioni vigenti, le Parti contraenti si adopereranno al fine di ridurre nella misura del possibile, i controlli materiali di merci deperibili effettuati durante il percorso.
4. Qualora le merci debbano essere messe in deposito in attesa dei risultati dell'ispezione medico-sanitaria, i competenti servizi di controllo delle Parti contraenti faranno in modo che il deposito avvenga in condizioni tali da consentire la conservazione delle merci e con il minimo di formalità doganali.
Storico versioni
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