Allegato 2
Art. 4
Merci in transito
In vigore dal 23 ago 1985
Merci in transito
1. Nell'ambito delle convenzioni vigenti, le Parti contraenti rinunceranno, per quanto possibile, all'ispezione medico-sanitaria delle merci in transito, purchè non vi sia da temere alcun rischio di contagio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-07-24;435#art-a-4-2