Allegato 2

Art. 4

Merci in transito

In vigore dal 23 ago 1985
Merci in transito 1. Nell'ambito delle convenzioni vigenti, le Parti contraenti rinunceranno, per quanto possibile, all'ispezione medico-sanitaria delle merci in transito, purchè non vi sia da temere alcun rischio di contagio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435#art-a-4-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo