Allegato 2
Art. 2
Informazioni
In vigore dal 23 ago 1985
Informazioni
Ogni Parte contraente farà in modo che informazioni sui punti indicati in appresso possano essere facilmente ottenute da qualunque persona interessata. Le merci soggette ad un'ispezione medico-sanitaria.
I luoghi in cui le merci in questione possono essere presentate per l'ispezione.
Le prescrizioni legali e regolamentari relative all'ispezione medico-sanitaria unitamente alle rispettive procedure di applicazione generale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-07-24;435#art-a-2-2