Allegato 1

Art. 3

Organizzazione dei controlli

In vigore dal 23 ago 1985
Organizzazione dei controlli 1. Qualora debbano essere effettuati più controlli in uno stesso luogo, i servizi competenti prenderanno tutte le disposizioni utili per effettuarli, se possibile, in una sola volta e nel più breve termine. Tali servizi faranno il possibile per coordinare le loro richieste in materia di documenti e d'informazioni. 2. In particolare, i servizi competenti prenderanno tutte le misure utili affinché il personale e gli impianti necessari siano disponibili nel luogo in cui si effettuano i controlli. 3. La dogana potrà, su delega espressa dei servizi competenti, effettuare per loro conto tutti o parte dei controlli di cui sono incaricati tali servizi. In questo caso, detti servizi faranno il possibile al fine di fornire alla dogana i mezzi necessari.
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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435#art-a-3

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