Convenzione
Art. 3
Campo d'applicazione
In vigore dal 23 ago 1985
- Campo d'applicazione
1. La presente Convenzione si applica a tutti i movimenti di merci importate, esportate o in transito, che attraversano una o più frontiere marittime, aeree o terrestri.
2. La presente Convenzione si applica a tutti i servizi di controllo delle Parti contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-07-24;435#art-c-3