Convenzione

Art. 2

Obiettivo

In vigore dal 23 ago 1985
- Obiettivo Al fine di agevolare la circolazione internazionale delle merci, la presente Convenzione mira a ridurre le esigenze in materia di espletamento delle formalità nonché il numero e la durata dei controlli, in particolare mediante il coordinamento nazionale e internazionale delle procedure di controllo e delle loro modalità d'applicazione.
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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435#art-c-2

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