Convenzione
Art. 2
2 / 67Obiettivo
In vigore dal 23 ago 1985
- Obiettivo
Al fine di agevolare la circolazione internazionale delle merci, la presente Convenzione mira a ridurre le esigenze in materia di espletamento delle formalità nonché il numero e la durata dei controlli, in particolare mediante il coordinamento nazionale e internazionale delle procedure di controllo e delle loro modalità d'applicazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-07-24;435#art-c-2