Allegato 2
Art. 5
Cooperazione
In vigore dal 23 ago 1985
Cooperazione
1. I servizi addetti all'ispezione medico-sanitaria collaboreranno con i corrispondenti servizi delle altre Parti contraenti al fine di accelerare il passaggio delle merci deperibili soggette all'ispezione medico-sanitaria, in particolare mediante lo scambio di informazioni utili.
2. Qualora una spedizione di merci deperibili sia trattenuta nel corso dell'ispezione medico-sanitaria, il servizio responsabile si adopererà per informarne al più presto il corrispondente servizio del paese di esportazione indicando i motivi del fermo e le misure adottate per quel che riguarda le merci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-07-24;435#art-a-5