Allegato 3
Art. 5
Merci in transito
In vigore dal 23 ago 1985
Merci in transito
Nell'ambito delle convenzioni in vigore, le Parti contraenti rinunceranno nella misura del possibile, all'ispezione veterinaria dei prodotti animali in transito, purchè non sia da temere alcun rischio di contagio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-07-24;435#art-a-5-2