Allegato 3

Art. 6

Cooperazione

In vigore dal 23 ago 1985
Cooperazione 1. I servizi addetti all'ispezione veterinaria collaboreranno con i corrispondenti servizi delle altre Parti contraenti al fine di accelerare il passaggio delle merci soggette all'ispezione veterinaria, in particolare mediante lo scambio di informazioni utili. 2. Qualora una spedizione di merci deperibili o di animali vivi sia trattenuta nel corso dell'ispezione veterinaria, il servizio responsabile si adopererà per informarne al più presto il corrispondente servizio del paese di esportazione, indicando i motivi del fermo e le misure adottate per quel che riguarda le merci.
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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435#art-a-6

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