Allegato 4
Art. 5
Merci in transito
In vigore dal 23 ago 1985
Merci in transito
Nell'ambito delle convenzioni in vigore, le parti contraenti rinunceranno, per quanto è possibile, all'ispezione fitosanitaria delle merci in transito, a meno che questa misura sia necessaria per la protezione dei propri vegetali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-07-24;435#art-a-5-3