Allegato 4

Art. 5

Merci in transito

In vigore dal 23 ago 1985
Merci in transito Nell'ambito delle convenzioni in vigore, le parti contraenti rinunceranno, per quanto è possibile, all'ispezione fitosanitaria delle merci in transito, a meno che questa misura sia necessaria per la protezione dei propri vegetali.
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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435#art-a-5-3

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