Allegato 5

Art. 2

Informazioni

In vigore dal 23 ago 1985
Informazioni Ogni Parte contraente farà in modo che qualunque persona interessata possa facilmente ottenere informazioni sui punti indicati in appresso le norme che essa applica, i luoghi in cui le merci possono essere presentate per l'ispezione, le prescrizioni legati e regolamentari relative al controllo detta conformità alle norme tecniche, unitamente alle rispettive procedure d'applicazione generale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435#art-a-2-5

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