Allegato 5
Art. 6
Cooperazione
In vigore dal 23 ago 1985
Cooperazione
1. I servizi responsabili del controllo della conformità alle norme tecniche collaboreranno con i corrispondenti servizi delle altre Parti contraenti per accelerare il passaggio delle merci deperibili soggette al controllo della conformità alle norme tecniche, in particolare mediante lo scambio di informazioni utili.
2. Qualora una spedizione di merci deperibili sia trattenuta nel corso del controllo della conformità alle norme tecniche, il servizio responsabile si adopererà per informarne al più presto il corrispondente servizio del paese d'esportazione, indicando i motivi del fermo e le misure adottate per quel che riguarda le merci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-07-24;435#art-a-6-3