Allegato 6
Art. 5
Cooperazione
In vigore dal 23 ago 1985
Cooperazione
1. I servizi responsabili del controllo della qualità collaboreranno con i corrispondenti servizi delle altre Parti contraenti per accelerare il passaggio delle merci deperibili soggette al controllo della qualità in particolare mediante lo scambio di informazioni utili.
2. Qualora una spedizione di merci deperibili sia trattenuta nel corso del controllo della qualità, il servizio responsabile si adopererà per informarne al più presto il corrispondente servizio del paese d'esportazione, indicando i motivi del fermo e le misure adottate per quel che riguarda le aerei.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-07-24;435#art-a-5-5