Allegato 6

Art. 2

In vigore dal 23 ago 1985
Ogni Parte contraente farà in modo che qualunque persona interessata possa facilmente ottenere informazioni sui punti indicati in appresso i luoghi in cui le merci possono essere presentate per l'ispezione, le prescrizioni legali e regolamentari relative al controllo della qualità, unitamente alle rispettive procedure d'applicazione generale.
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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435#art-a-2-6

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