Allegato 6
Art. 3
Organizzazione dei controlli
In vigore dal 23 ago 1985
Organizzazione dei controlli
1. Le Parti contraenti si adopereranno al fine di:
Predisporre, per quanto necessario e dove ciò sia possibile, posti di controllo della qualità, in corrispondenza delle esigenze del traffico.
Agevolare la circolazione delle merci, in particolare mediante il coordinamento degli orari di lavoro del servizio incaricato del controllo della qualità e dei servizi doganali ed accettando di espletare, al di fuori degli orari normali, formalità per le merci deperibili qualora il loro arrivo sia stato preventivamente annunciato.
2. Il controllo della qualità potrà essere anche effettuato in punti situati all'interno del paese purchè le procedure utilizzate contribuiscano ad agevolare la circolazione internazionale delle merci.
3. Nell'ambito delle convenzioni in vigore, le Parti contraenti si adopereranno al fine di ridurre, per quanto possibile, i controlli materiali effettuati durante il percorso sulle merci deperibili soggette al controllo della qualità.
4. Le Parti contraenti organizzeranno il controllo della qualità armonizzando, ogniqualvolta ciò sia possibile, le procedure del servizio responsabile di tale controllo ed eventualmente dei servizi competenti per gli altri controlli e ispezioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-07-24;435#art-a-3-6