Allegato 4
Art. 6
Cooperazione
In vigore dal 23 ago 1985
Cooperazione
1. I servizi fitosanitari collaboreranno con i corrispondenti servizi delle altre Parti contraenti per accelerare il passaggio dei vegetali e dei prodotti vegetali soggetti all'ispezione fitosanitaria, in particolare mediante lo scambio di informazioni utili.
2. Qualora una spedizione di vegetali o di prodotti vegetali sia trattenuta durante l'ispezione fitosanitaria, il servizio responsabile si adopererà per informarne al più presto il corrispondente servizio del paese di esportazione, indicando le ragioni del fermo e le misure adottate per quel che riguarda le merci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-07-24;435#art-a-6-2