Allegato 4
Art. 2
Definizioni
In vigore dal 23 ago 1985
Definizioni
L'ispezione fitosanitaria definita alla lettera e) dell' della presente Convenzione si estende anche all'ispezione dei mezzi ed alle condizioni di trasporto dei vegetali e dei prodotti vegetati.
Può comprendere anche le misure volte a garantire la conservazione delle specie vegetali minacciate di estinzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-07-24;435#art-a-2-4