Allegato 3

Art. 3

Informazioni

In vigore dal 23 ago 1985
Informazioni Ogni Parte contraente farà in modo che qualunque persona interessata possa facilmente ottenere informazioni sui punti appresso indicati: le merci soggette ad un'ispezione veterinaria, i luoghi in cui le merci possono essere presentate per l'ispezione, le malattie che è obbligatorio dichiarare, le prescrizioni legali e regolamentari relative all'ispezione veterinaria, unitamente alle rispettive procedure di applicazione generale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435#art-a-3-3

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