Allegato 3
Art. 3
Informazioni
In vigore dal 23 ago 1985
Informazioni
Ogni Parte contraente farà in modo che qualunque persona interessata possa facilmente ottenere informazioni sui punti appresso indicati:
le merci soggette ad un'ispezione veterinaria,
i luoghi in cui le merci possono essere presentate per l'ispezione,
le malattie che è obbligatorio dichiarare,
le prescrizioni legali e regolamentari relative all'ispezione veterinaria, unitamente alle rispettive procedure di applicazione generale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-07-24;435#art-a-3-3