Convenzione
Art. 20
Composizioni delle vertenze
In vigore dal 23 ago 1985
- Composizioni delle vertenze
1. Qualsiasi vertenza fra due o più Parti contraenti inerente all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione sarà imposta, nella misura del possibile, mediante negoziazione tra le Parti in lite ovvero in altro modo.
2. Qualsiasi vertenza tra due o più Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che non possa essere composta nel modo previsto al paragrafo 1 del presente articolo sarà deferita, su richiesta di una di esse, ad un tribunale arbitrale così costituito:
ciascuna delle parti in lite designerà un arbitro e questi arbitri a loro volta designeranno un altro arbitro che sarà il presidente. Se, tre mesi dopo aver ricevuto una richiesta, una delle parti non ha designato l'arbitro, o se gli arbitri non hanno potuto scegliere il presidente, una qualunque delle parti potrà chiedere al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite di procedere alla nomina dell'arbitro o del presidente del tribunale arbitrale.
3. La decisione del tribunale arbitrate costituito in conformità delle disposizioni del paragrafo 2 sarà definitiva ed avrà forza vincolante per le Parti in lite.
4. Il tribunale arbitrale stabilirà il proprio regolamento interno.
5. Il tribunale arbitrale adotterà le proprie decisioni a maggioranza e sulla base dei trattati esistenti tra le Parti in lite e delle norme generali di diritto internazionale.
6. Ogni controversia che possa sorgere tra le Parti in lite in merito all'interpretazione o all'esecuzione della sentenza arbitrale potrà essere deferita da una delle parti al tribunale arbitrale che ha emesso la sentenza affinché sia giudicata dallo stesso.
7. Ogni parte in lite sostiene le spese del proprio arbitro e dei propri rappresentanti in seno alla procedura arbitrate. Le spese relative alla presidenza e le altre spese sono sostenute in misura uguale dalle parti in lite.
Storico versioni
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