Convenzione
Art. 15
In vigore dal 23 ago 1985
La presente Convenzione non è di ostacolo all'applicazione di agevolazioni maggiori che due o più Parti contraenti volessero accordarsi reciprocamente, e neppure al diritto per le organizzazioni di integrazione economica regionale di cui all', che siano Parti contraenti, di applicare la propria legislazione ai controlli effettuati alle loro frontiere interne, purchè non siano diminuite in alcun caso le agevolazioni derivanti dalla presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-07-24;435#art-c-15