Convenzione

Art. 9

Documenti

In vigore dal 23 ago 1985
- Documenti 1. Le Parti contraenti si adopereranno per promuovere, tra di loro e con i competenti organismi internazionali, l'utilizzazione di documenti allineati alla formula-quadro delle Nazioni Unite. 2. Le Parti contraenti accetteranno i documenti compilati mediante qualsiasi procedimento tecnico appropriato, purchè siano state osservate le norme ufficiali relative alla loro stesura, autenticità e certificazione, e purchè siano leggibili e comprensibili. 3. Le Parti contraenti vigileranno affinché i documenti necessari siano compilati ed autenticati in stretta conformità con la legislazione ad essi relativa.
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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435#art-c-9

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