Allegato A
Art. XV
In vigore dal 27 giu 1985
Articolo XV
Il Governo della Danimarca non può concludere nessun accordo internazionale, relativo alla creazione, alla gestione, alla manutenzione, allo sviluppo o al finanziamento di uno qualsiasi dei Servizi senza l'approvazione del Consiglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-06-10;302#art-aa-xv