Allegato A

Art. XV

In vigore dal 27 giu 1985
Articolo XV Il Governo della Danimarca non può concludere nessun accordo internazionale, relativo alla creazione, alla gestione, alla manutenzione, allo sviluppo o al finanziamento di uno qualsiasi dei Servizi senza l'approvazione del Consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-06-10;302#art-aa-xv

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo