Allegato A
Art. XI
In vigore dal 27 giu 1985
Articolo XI
1. I contributi annui dei Governi sono espressi in corone danesi.
2. Ciascun Governo contraente effettua versamenti all'Organizzazione, ai termini dell'articolo VII, in corone danesi.
Tali versamenti possono anche essere effettuati in dollari USA, se ciò è previsto dalle norme del Governo che li effettua. La procedura atta a determinare il tasso di cambio applicabile per il pagamento in dollari USA sarà determinata dal Consiglio sentiti i Governi interessati.
3. A condizione che l'Organizzazione sia rimborsata in dollari USA delle sue spese straordinarie, il Segretario generale versa le somme dovute al Governo della Danimarca in conformità agli articoli IX e XII nelle valute in cui i Governi contraenti hanno effettuato i loro versamenti all'Organizzazione, a seconda delle disponibilità.
Storico versioni
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