Allegato A

Art. IX

In vigore dal 27 giu 1985
Articolo IX 1. Il novantacinque per cento delle spese reali approvate dal Consiglio e relative alla istituzione, alla gestione e alla manutenzione dei Servizi sono rimborsate al Governo della Danimarca. 2. Dopo essersi accertato che le previsioni presentate dal Governo della Danimarca secondo i termini del paragrafo 1 dell'articolo VIII sono state stabilite in conformità alle disposizioni dell'articolo III agli Allegati II e III al presente Accordo, il Consiglio autorizza il Segretario generale a effettuare versamenti al suddetto Governo, per ogni trimestre, al più tardi il primo giorno del secondo mese del trimestre. Tali versamenti si basano sui preventivi di cui sopra e costituiscono anticipi, fermi restando gli adeguamenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo. L'ammontare totale di questi versamenti non può, per alcun anno, oltrepassare il limite fissato in conformità alle disposizioni dell'articolo V. A partire dal 1 gennaio 1983, il Governo della Danimarca tratterà tutti i ricavi netti provenienti dai canoni d'uso percepiti da tutte le compagnie di navigazione aerea civile, nell'ambito del sistema introdotto dall'articolo XIV, e che gli vengono rimessi ogni anno civile, come parte degli anticipi per l'anno in corso. 3. Successivamente all'approvazione da parte del Consiglio dello stato delle spese reali degli anni successivi, il Segretario generale adegua i successivi versamenti trimestrali al Governo della Danimarca in modo da compensare ogni differenza fra i versamenti effettuati per un anno secondo i termini del paragrafo 2 del presente articolo e le spese reali approvate per questo stesso anno. 4. I Governi contraenti che non sono rappresentati al Consiglio sono invitati dal Consiglio o da uno qualsiasi dei suoi organi a partecipare all'esame delle previsioni di spese presentate dal Governo della Danimarca conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo VIII. 5. Le previsioni di spesa approvate dal Consiglio, in conformità alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, saranno comunicate ai Governi contraenti.
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