Allegato A
Art. X
In vigore dal 27 giu 1985
Articolo X
1. Le somme versate dai Governi contraenti all'Organizzazione in conformità alle disposizioni dell'articolo VII costituiscono, nella misura in cui non è necessario utilizzarle per effettuare periodicamente i versamenti al Governo della Danimarca secondo i termini del presente Accordo, un Fondo di riserva che l'Organizzazione utilizza ai fini del presente Accordo.
2. Il Segretario generale ha facoltà di investire a breve termine le somme provenienti dal Fondo di riserva. Gli interessi derivanti da tali investimenti sono utilizzati per far fronte alle spese straordinarie risultanti dal presente Accordo e sostenute dall'Organizzazione. Se tali interessi non sono sufficienti a far fronte alle suddette spese straordinarie la differenza è considerata come parte aggiuntiva delle spese reali relative ai Servizi e rimborsate all'Organizzazione sui pagamenti effettuati dai Governi contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-06-10;302#art-aa-x