Allegato A

Art. XII

In vigore dal 27 giu 1985
Articolo XII 1. L'obbligo per il Segretario generale di effettuare versamenti al Governo della Danimarca in virtù del presente Accordo è limitato alle somme effettivamente ricevute dall'Organizzazione e disponibili conformemente ai termini del presente Accordo. 2. Il Segretario generale può tuttavia, prima di ricevere i versamenti dei Governi contraenti e in conformità al Regolamento finanziario dell'Organizzazione, anticipare le somme dovute al Governo, della Danimarca se giudica tali anticipi necessari alla istituzione di un servizio o alla continuità di funzionamento dei Servizi. 3. Nessun Governo contraente ha diritto a ricorrere contro l'Organizzazione in caso di mancato pagamento di un altro Governo secondo il presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:1985-06-10;302#art-aa-xii

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