Allegato A
Art. XIII
In vigore dal 27 giu 1985
Articolo XXIII
1. Ferme restando le disposizioni dell'Articolo XXII, ciascun Governo contraente diverso dal Governo della Danimarca i cui contributi per l'anno in corso siano inferiori al dieci per cento della somma limite indicata all'articolo V, può cessare di essere parte al presente Accordo a partire dal 31 dicembre di un anno qualsiasi, notificando per iscritto, al Segretario generale, al più tardi il 1 gennaio dell'anno in questione, la propria intenzione di cessare di essere parte all'Accordo. Ai fini dell'articolo XXII, paragrafo 1, lettera c), tale preavviso è reputato costituire anche una notifica del desiderio di porre fine al presente Accordo.
2. Ricevuto il preavviso di cessazione di partecipazione di un Governo contraente, il Segretario generale ne informa gli altri Governi contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-06-10;302#art-aa-xiii