Allegato A

Art. XVII

In vigore dal 27 giu 1985
Articolo XVII Il Consiglio convoca una riunione generale dei Governi interessati: a) sia su domanda di due o più Governi contraenti, sia su domanda del Governo della Danimarca, sia su domanda di uno qualsiasi dei Governi contraenti, se non ha avuto luogo una riunione nel corso del quinquennio precedente; b) se il mancato pagamento dei contributi di alcuni Governi contraenti - secondo il presente Accordo - necessita di una revisione dei contributi che non possa essere effettuata in maniera soddisfacente mediante altro mezzo; c) se, per qualsiasi ragione, il Consiglio ritiene che una tale riunione sia necessaria.
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urn:nir:stato:legge:1985-06-10;302#art-aa-xvii

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