Allegato A

Art. XXI

In vigore dal 27 giu 1985
Articolo XXI 1. Il presente Accordo entra in vigore il 1 gennaio 1957 al più presto, e allorchè il totale dei contributi iniziali dei Governi che hanno depositato i loro strumenti di accettazione o di adesione sia pari almeno al novanta per cento dell'ammontare massimo delle spese di cui all'articolo V. Il deposito, da parte di questi Governi, di uno strumento di accettazione o di adesione è considerato come consenso al sistema di contributi, di versamenti e di adeguamenti previsti dal presente Accordo per il periodo decorrente dal 1 gennaio 1957 all'entrata in vigore dell'Accordo. 2. Per quanto riguarda qualsiasi Governo il cui strumento di accettazione o di adesione sia depositato, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, quest'ultimo entra in vigore alla data del deposito. In tal caso, il Governo in causa accetta il sistema di contributi, di versamenti e di adeguamenti previsto dal presente Accordo, al più tardi a partire dall'inizio dell'anno civile nel corso del quale lo strumento di accettazione o di adesione sia depositato. Il suddetto Governo può accettare che gli sia imputato un contributo corrispondente alla sua quota parte delle spese reali approvate dai Servizi ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo VI e riguardo ai quali il consenso di tutti i Governi contraenti non sia stato raccolto alla data dell'adesione del suddetto Governo.
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