Allegato A

Art. XIX

In vigore dal 27 giu 1985
Articolo XIX 1. Il presente Accordo rimane aperto fino al 1 dicembre 1956 alla firma dei Governi menzionati nel suo preambolo. 2. Il presente Accordo è subordinato all'accettazione dei Governi firmatari. Gli strumenti di accettazione dovranno essere depositati appena possibile presso il Segretario generale, che informerà tutti i Governi firmatari o aderenti della data del deposito di ciascuno di tali strumenti.
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