Allegato A
Art. XXV
In vigore dal 27 giu 1985
Articolo XXV
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo X, qualsiasi rimanenza del Fondo di riserva e degli interessi provenienti da tale fondo in possesso dell'Organizzazione alla data in cui il presente Accordo cessa di essere in vigore è rimborsata, mediante suddivisione, a quei Governi che sono ancora parte al presente Accordo immediatamente prima di detta data, in base alla percentuale del loro contributo annuale più recente.
2. a) Qualsiasi Governo che abbia ritirato la sua partecipazione al presente Accordo in virtù dell'articolo XXIII paga all'Organizzazione, o riceve da questa, la differenza fra ciò che ha pagato all'Organizzazione in esecuzione dell'articolo VII e la parte di spese reali approvate che gli era imputabile durante la sua partecipazione.
b) Qualsiasi Governo che abbia ritirato la sua partecipazione paga all'Organizzazione la sua parte di spese in capitale che sono state sostenute dal Governo della Danimarca e che non sono state integralmente rimborsate in esecuzione del presente Accordo. La somma da versare e determinata in base alla percentuale del contributo più recente imputato al Governo che ha ritirato la sua partecipazione. Il pagamento dovrà essere effettuato alla data del ritiro.
Storico versioni
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