Allegato B

Art. IV

In vigore dal 27 giu 1985
Articolo IV 1. Il Segretario generale controlla la gestione dei Servizi nella sua totalità e può, in qualsiasi momento, far procedere ad una ispezione dei servizi nonché del materiale da questi utilizzato. 2. Il Governo dell'Islanda fornisce, su domanda del Segretario generale e nella misura del possibile, i rapporti sulla gestione dei servizi che il Segretario generale ritenga utili. 3. Il Segretario generale fornisce al Governo dell'Islanda su sua domanda, ove possibile, i pareri di cui il suddetto Governo può normalmente aver bisogno per adempiere agli obblighi che gli derivano dal presente Accordo. 4. Se il Governo dell'Islanda non adempie efficacemente alla gestione ed alla manutenzione di uno qualsiasi dei Servizi, il Governo e il Segretario generale si consultano al fine di stabilire i mezzi idonei per porvi rimedio.
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urn:nir:stato:legge:1985-06-10;302#art-ab-iv

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