Allegato B
Art. VIII
In vigore dal 27 giu 1985
Articolo VIII
1. Il Governo dell'Islanda sottopone al Segretario generale, al più tardi il 15 settembre di ogni anno, i preventivi di spesa relativi ai Servizi per l'anno civile successivo espressi in corone islandesi. I preventivi sono stabiliti conformemente alle disposizioni dell'articolo III e agli Allegati II e III al presente Accordo.
2. Il Governo dell'Islanda sottopone al Segretario generale, nei sei mesi successivi alla fine di ogni anno civile, lo stato delle spese reali relative ai Servizi per l'anno in questione. Il Segretario generale sottopone questo stato a ogni verifica o altro esame che ritenga necessario e invia al Governo dell'Islanda un rapporto su tale verifica.
3. Il Governo dell'Islanda fornisce al Segretario generale ogni ulteriore informazione di cui il Segretario generale possa aver bisogno riguardo alle previsioni di spesa o allo stato delle spese reali, nonché ogni informazione di cui disponga riguardo al grado di utilizzazione dei servizi da parte di aeromobili di ogni nazionalità.
4. Lo stato delle spese reali per ogni anno è sottoposto all'approvazione del Consiglio.
5. Lo stato delle spese reali, approvate dal Consiglio, in conformità alle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, è comunicato ai Governi contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-06-10;302#art-ab-viii