Allegato B
Art. XI
In vigore dal 27 giu 1985
Articolo XI
1. I contributi annui dei Governi sono espressi in dollari statunitensi.
2. Ciascun Governo contraente effettua versamenti all'Organizzazione, ai termini dell'articolo VII, in dollari USA o in lire sterline o, se il Governo d'Islanda vi consente, in corone islandesi. La procedura atta a determinare il tasso di cambio applicabile per il pagamento in lire sterline o in corone islandesi sarà determinata dal Consiglio sentiti i Governi interessati.
3. A condizione che l'organizzazione sia rimborsata in dollari USA delle sue spese straordinarie, il Segretario generale versa le somme dovute al Governo dell'Islanda in conformità agli articoli IX e XII nelle valute in cui i Governi contraenti hanno effettuato i loro versamenti all'Organizzazione, a seconda delle disponibilità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-06-10;302#art-ab-xi