Allegato B
Art. XIII
In vigore dal 27 giu 1985
Articolo XIII
1. Fatte salve le disposizioni dell'Articolo V e del paragrafo 2 dell'articolo VI, il Consiglio può, d'accordo con il Governo dell'Islanda includere nel contesto del presente Accordo nuove spese di capitale necessarie al buon funzionamento dei Servizi.
2. Fatte salve le disposizioni degli articoli V e VI, il Consiglio può, d'accordo con il Governo dell'Islanda includere nel contesto del presente Accordo servizi supplementari a quelli già specificati all'Allegato I qui accluso, così come nuove spese di capitale relative a detti servizi, purchè una delle seguenti condizioni sia soddisfatta:
a) l'ammontare globale di tali spese sia limitato ogni anno al
3,5 per cento del costo approvato all'articolo V; o
b) questi servizi siano quelli approvati da tutti i Governi
contraenti; o
c) questi servizi siano quelli approvati dai Governi contraenti il cui totale di contributi sia almeno pari al novanta per cento dell'ammontare globale dei contributi stabiliti conformemente alle disposizioni dell'articolo VII, paragrafi 3, 4, 5 e 6 e a cui si applichino le disposizioni dell'articolo VI.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il rinnovo degli edifici e del materiale mediante prelievi sui contributi versati a titolo di ammortamento non è considerato come nuova spese in capitale.
4. Se le nuove spese in capitale o servizi supplementari sono proposti dal Governo dell'Islanda o dal Consiglio, il suddetto Governo fornisce al Segretario generale i relativi preventivi di spesa, nonché tutte le specifiche, programmi e altre informazioni che possano essere a tal fine necessarie e consulta il Segretario generale sulle modalità di approvvigionamento, di concezione o di costruzione da adottare.
5. Il Consiglio può, d'intesa con il Governo dell'Islanda, escludere dall'Accordo una parte qualsiasi dei Servizi.
6. Dopo che saranno state adottate determinate misure in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 o 5 del presente articolo, il Consiglio emenderà di conseguenza gli Allegati al presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-06-10;302#art-ab-xiii