Allegato B
Art. XVII
In vigore dal 27 giu 1985
Articolo XVII
Il Consiglio convoca una riunione generale dei Governi interessati:
a) sia su domanda di due o più Governi contraenti, sia su domanda del Governo dell'Islanda, sia su domanda di uno qualsiasi dei Governi contraenti, se non ha avuto luogo una riunione nel corso del quinquennio precedente;
b) se il mancato pagamento dei contributi di alcuni Governi contraenti - secondo il presente Accordo - necessita di una revisione dei contributi che non possa essere effettuata in maniera soddisfacente mediante altro mezzo;
c) se per qualsiasi ragione, il Consiglio ritiene che una tale riunione sia necessaria.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-06-10;302#art-ab-xvii