Allegato B

Art. XVII

In vigore dal 27 giu 1985
Articolo XVII Il Consiglio convoca una riunione generale dei Governi interessati: a) sia su domanda di due o più Governi contraenti, sia su domanda del Governo dell'Islanda, sia su domanda di uno qualsiasi dei Governi contraenti, se non ha avuto luogo una riunione nel corso del quinquennio precedente; b) se il mancato pagamento dei contributi di alcuni Governi contraenti - secondo il presente Accordo - necessita di una revisione dei contributi che non possa essere effettuata in maniera soddisfacente mediante altro mezzo; c) se per qualsiasi ragione, il Consiglio ritiene che una tale riunione sia necessaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-06-10;302#art-ab-xvii

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo