Allegato B
Art. XVIII
In vigore dal 27 giu 1985
Articolo XVIII
Qualsiasi controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Accordo o dei suoi Allegati che non sia composta per via negoziale è sottoposta al Consiglio su domanda di uno dei Governi contraenti parte nella controversia, perché questo emani le sue raccomandazioni.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-06-10;302#art-ab-xviii