Allegato B

Art. XV

In vigore dal 27 giu 1985
Articolo XV Il Governo dell'Islanda non può concludere nessun accordo internazionale, relativo alla creazione, alla gestione, alla manutenzione, allo sviluppo o al finanziamento di uno qualsiasi dei Servizi senza l'approvazione del Consiglio. Articolo XVI Il Governo dell'Islanda coopera altresì, nella maniera più completa possibile, con i rappresentanti dell'Organizzazione per quanto riguarda il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo e concede a tali rappresentanti i privilegi e le immunità cui hanno diritto - secondo i termini della Convenzione generale sui privilegi ed immunità delle istituzioni specializzate - e in particolare delle disposizioni dell'Allegato III alla suddetta Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1985-06-10;302#art-ab-xv

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