Allegato B
Art. XIX
In vigore dal 27 giu 1985
Articolo XIX
1. Il presente Accordo rimane aperto fino al 1 dicembre 1956 alla firma dei Governi menzionati nel suo preambolo.
2. Il presente Accordo è subordinato all'accettazione dei Governi firmatari. Gli strumenti di accettazione dovranno essere depositati appena possibile presso il Segretario generale, che informerà tutti i Governi firmatari o aderenti della data del deposito di ciascuno di tali strumenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-06-10;302#art-ab-xix