Allegato A

Art. XX

In vigore dal 27 giu 1985
Articolo XX 1. Il presente Accordo è aperto all'adesione del Governo di ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di un'istituzione specializzata collegata alla suddetta Organizzazione. Le adesioni sono effettuate mediante deposito di uno strumento ufficiale presso il Segretario generale. 2. Il Consiglio può avviare consultazioni con ogni Governo che non sia parte al presente Accordo e i cui aeromobili civili beneficino dei Servizi in vista di ottenere la sua adesione all'Accordo. 3. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, il Consiglio può concludere accordi relativi al versamento di contributi da parte dei Governi che non diventino parte al presente Accordo. I contributi così ricevuti sono utilizzati ai fini del presente Accordo alle condizioni stabilite dal Consiglio.
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urn:nir:stato:legge:1985-06-10;302#art-aa-xx

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