Allegato A
Art. XXIV
In vigore dal 27 giu 1985
Articolo XXIV
1. Qualora il Governo della Danimarca ponga fine al presente Accordo in virtù delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo XXII, esso versa all'Organizzazione, o l'Organizzazione può trattenere sui versamenti ad esso dovuti - secondo i termini del presente Accordo - una somma equivalente ad una giusta compensazione dei benefici ricavati da tale Governo dall'acquisto, a propri fini, dei beni mobili o immobili parzialmente o integralmente rimborsati allo stesso in virtù delle disposizioni del presente Accordo.
2. Qualora Governi contraenti diversi dal Governo della Danimarca pongano fine al presente Accordo, sarà versata al Governo della Danimarca mediante prelievo sul Fondo di riserva, o, se tale Fondo è insufficiente, da parte di tutti i Governi contraenti, a cura dell'Organizzazione, una giusta somma a titolo di compensazione delle spese in capitale sostenute dal Governo della Danimarca e non integralmente rimborsate in esecuzione del presente Accordo.
L'ammontare dei versamenti richiesti a tal fine ai Governi contraenti è determinato in base alla percentuale dei contributi più recenti, con scadenza dei versamenti alla data in cui è posto fine all'Accordo. L'Organizzazione ha diritto a prendere possesso di tutti i beni mobili per i quali un compenso sia stato versato in esecuzione del presente paragrafo. La rinuncia a tale diritto sarà calcolata nel computo della compensazione.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo si applicano allo stesso modo ad ogni parte dei Servizi che sia esclusa dal presente Accordo in conformità alle disposizioni del paragrafo 5 dell'articolo XIII.
4. L'ammontare dei versamenti da effettuare in virtù delle disposizioni del presente articolo è determinato mediante accordo fra il Consiglio e il Governo della Danimarca.
Storico versioni
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