Allegato A
Art. IV
In vigore dal 27 giu 1985
Articolo IV
1. Il Segretario generale, controlla la gestione dei Servizi nella sua servizi totalità e può in qualsiasi momento, far procedere ad una ispezione dei servizi nonché del materiale da questi utilizzato.
2. Il Governo della Danimarca fornisce, su domanda del Segretario generale e nella misura del possibile, i rapporti sulla gestione dei servizi che il Segretario generale ritenga utili.
3. Il Segretario generale fornisce al Governo della Danimarca su sua domanda, ove possibile, i pareri di cui il suddetto Governo può normalmente aver bisogno per adempiere gli obblighi che gli derivano dal presente Accordo.
4. Se il Governo della Danimarca non adempie efficacemente alla gestione ed alla manutenzione di uno qualsiasi dei Servizi, il Governo e il Segretario generale si consultano al fine di stabilire i mezzi idonei per porvi rimedio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-06-10;302#art-aa-iv