Protocollo
Art. 14
In vigore dal 27 giu 1985
1. Il presente Protocollo sarà anche aperto all'adesione di ogni altro Governo diverso dalle presenti Parti.
2. Tale adesione sarà effettuata mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale.
3. Se lo strumento di adesione è depositato prima dell'entrata in vigore di questo Protocollo, il Governo che deposita lo strumento applicherà questo Protocollo provvisoriamente a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo al deposito dello strumento. Se lo strumento è depositato dopo l'entrata in vigore di questo Protocollo, esso entrerà in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo al deposito dello strumento.
4. Tale adesione sarà considerata come un'adesione all'accordo emendato dal presente Protocollo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-06-10;302#art-p-14